Un contribuente, socio di una società, riceve un accertamento fiscale per un maggior reddito. Dopo aver perso nei primi gradi di giudizio, ricorre in Cassazione. Tuttavia, notifica l'atto all'Agenzia delle Entrate presso l'Avvocatura dello Stato, anche se questa non aveva difeso l'ente in precedenza. La Corte di Cassazione stabilisce che questo errore causa la nullità della notifica, ma non la sua inesistenza. Poiché l'Agenzia delle Entrate si è comunque costituita e ha presentato difese nel merito, il vizio si considera sanato (corretto). La causa, quindi, non si ferma ma viene rinviata per ulteriori verifiche procedurali.
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