La Corte di Cassazione ha stabilito che i pozzi geotermici devono essere esclusi dal calcolo della rendita catastale. Con l'ordinanza n. 29956/2023, è stato chiarito che, secondo la normativa vigente dal 2016, gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo, come i pozzi di una centrale energetica, non concorrono alla determinazione della base imponibile catastale, a prescindere dalla loro natura strutturale. La decisione si fonda sul criterio della strumentalità dell'impianto all'attività produttiva, consolidando l'esclusione dei cosiddetti 'imbullonati' dalla stima. La Corte ha inoltre accolto un motivo di ricorso incidentale, cassando la sentenza d'appello per aver riesaminato una questione già coperta da giudicato interno.
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