La Suprema Corte si è pronunciata sulla legittimità della rinnovazione della confisca di prevenzione a seguito della dichiarazione di inefficacia del primo provvedimento per il superamento dei termini di legge. I ricorrenti sostenevano che tale ritardo procedurale impedisse una nuova acquisizione, lamentando la violazione del diritto di proprietà e del giusto processo. La Cassazione ha respinto i ricorsi, chiarendo che l'inefficacia per decorso dei termini costituisce un vizio meramente formale. Tale difetto non preclude l'instaurazione di un nuovo procedimento ablativo, poiché i presupposti sostanziali, come la pericolosità sociale e la sproporzione patrimoniale, restano intatti. La misura non ha natura sanzionatoria, ma ripristinatoria, ed è finalizzata a sottrarre ricchezze illecite dal circuito economico. Lo Stato mantiene quindi il potere di reiterare l'azione per garantire l'interesse pubblico.
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