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Art. 1 Convenzione EDU — Anno 2019

3 provvedimenti

Altri anni per Art. 1 Convenzione EDU

Rito abbreviato: la Cassazione riduce la pena
Un soggetto, condannato per il mancato versamento di una cauzione imposta da una misura di prevenzione, ha presentato ricorso in Cassazione. L'imputato sosteneva l'impossibilità economica di pagare e richiedeva una maggiore riduzione della pena per il rito abbreviato, in virtù di una nuova legge più favorevole. La Corte di Cassazione ha respinto la tesi dell'impossibilità economica, ma ha accolto quella sulla riduzione della pena. Ha stabilito che la nuova norma sul rito abbreviato, che prevede una diminuzione della metà della pena per le contravvenzioni, deve essere applicata retroattivamente, annullando parzialmente la sentenza e rideterminando la pena in senso più favorevole all'imputato.
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Peggioramento retributivo: onere della prova del lavoratore
Un gruppo di lavoratori del personale tecnico-amministrativo, trasferiti da enti locali al settore scolastico, ha citato in giudizio l'amministrazione per ottenere il pieno riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa. Lamentavano un "peggioramento retributivo" dovuto a tale mancato riconoscimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che spetta al lavoratore l'onere di provare un effettivo e sostanziale peggioramento economico globale al momento del trasferimento. La Corte ha ritenuto che l'istituzione di un assegno ad personam per mantenere il livello salariale precedente fosse sufficiente a escludere tale peggioramento, confermando che la semplice perdita di opportunità di carriera future non costituisce una diminuzione retributiva immediata.
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Sequestro del profitto: limiti e non estensibilità
Con la sentenza n. 52115/2019, la Cassazione Penale, Sez. 6, dichiara inammissibile il ricorso del PM contro la revoca di un sequestro preventivo. Il caso riguarda un appalto illecito e un'estorsione ai danni dei lavoratori. La Corte stabilisce che il sequestro del profitto non può essere esteso alla società committente se il suo vantaggio economico, pur esistente, non è stato specificamente quantificato e risulta solo futuro o potenziale, a differenza del profitto diretto e calcolato della società appaltatrice.
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