Una società immobiliare si oppone alla confisca dei propri beni, derivante da reati tributari commessi da un imprenditore ad essa collegato. La società sosteneva la propria buona fede e lamentava di non essere stata citata nel processo di merito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la confisca. Ha stabilito che la natura fittizia del trasferimento dei beni e l'assenza di buona fede della società erano già state accertate con sentenza definitiva. Inoltre, ha ribadito che la mancata citazione del terzo proprietario del bene costituisce una mera irregolarità procedurale, sanabile tramite l'incidente di esecuzione, strumento nel quale la società non è riuscita a dimostrare le proprie ragioni.
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