Un gruppo di ex dipendenti ha richiesto un'equa riparazione per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare. La Corte di Cassazione ha chiarito due principi fondamentali: primo, il valore della causa per l'indennizzo si basa sulle somme effettivamente liquidate nel fallimento, escludendo rivalutazione e interessi non richiesti in quella sede. Secondo, le spese legali devono comprendere anche la fase istruttoria, anche se non svolta, purché vi sia stata la fase di trattazione. La sentenza impugnata è stata quindi parzialmente cassata.
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