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Art. 1 Convenzione EDU — Sezione Seconda Civile

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104 provvedimenti

Altri anni per Art. 1 Convenzione EDU

Equa riparazione: calcolo e spese legali da liquidare
Un gruppo di ex dipendenti ha richiesto un'equa riparazione per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare. La Corte di Cassazione ha chiarito due principi fondamentali: primo, il valore della causa per l'indennizzo si basa sulle somme effettivamente liquidate nel fallimento, escludendo rivalutazione e interessi non richiesti in quella sede. Secondo, le spese legali devono comprendere anche la fase istruttoria, anche se non svolta, purché vi sia stata la fase di trattazione. La sentenza impugnata è stata quindi parzialmente cassata.
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Arricchimento senza causa: appalto pubblico nullo
Una società di costruzioni ha citato in giudizio un ente pubblico per l'edilizia residenziale per ottenere il pagamento di lavori eseguiti in assenza di un contratto scritto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa perché proposta tardivamente nel corso del processo. La Corte ha inoltre chiarito che le norme sulla responsabilità diretta dei funzionari degli enti locali non si estendono a questa tipologia di ente pubblico.
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Equa riparazione: diritto all’indennizzo anche per crediti piccoli
Alcune società creditrici in una procedura fallimentare durata oltre dieci anni hanno richiesto un'equa riparazione per l'eccessiva durata del processo. La Corte d'Appello aveva negato l'indennizzo, ritenendo i crediti di valore irrisorio. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che il diritto all'equa riparazione sussiste a prescindere dal valore del credito, purché non sia meramente bagatellare (sotto i 500 euro), e indipendentemente dalle concrete possibilità di recupero del credito stesso.
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Equa riparazione: calcolo indennizzo e Legge Pinto
La Corte di Cassazione ha stabilito che una riduzione del 70% dell'equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo fallimentare è eccessiva, anche se i creditori hanno ricevuto acconti dal Fondo di Garanzia INPS. La Corte ha chiarito che, sebbene i pagamenti parziali possano attenuare il danno, non giustificano una decurtazione così drastica dell'indennizzo, a meno che la pretesa non sia di carattere irrisorio. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione del quantum.
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