Una società si aggiudica dei beni nell'ambito di una vendita fallimentare, ma non versa il saldo del prezzo entro il termine stabilito, chiedendo una proroga. Il Tribunale revoca la proroga concessa in primo grado, dichiarando la decadenza dell'aggiudicataria. Successivamente, a fronte di un'offerta più alta da parte di un terzo, il giudice sospende la procedura per avviare una nuova gara. La società decaduta impugna la sospensione, ma la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Poiché la decadenza dall'aggiudicazione è ormai definitiva, la società non ha più alcun interesse ad agire per contestare le successive fasi della vendita fallimentare.
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