La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29661/2024, ha ribadito un principio fondamentale: la donazione di bene altrui è nulla per mancanza di causa. Il caso riguardava una complessa vicenda immobiliare in cui, a seguito della risoluzione di una compravendita e del fallimento della società venditrice, gli acquirenti originari avevano donato l'immobile (che avrebbero dovuto restituire) alla figlia, la quale lo aveva poi venduto a un terzo. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che la nullità della donazione travolge anche i successivi atti di acquisto, a prescindere dalla buona fede del terzo acquirente, se la domanda di nullità viene trascritta entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto nullo. Viene inoltre respinta l'eccezione di arricchimento senza causa, poiché i crediti verso un'impresa fallita devono essere gestiti tramite le apposite procedure concorsuali.
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