La Corte di Cassazione chiarisce i limiti del giudizio di rinvio in materia di compenso professionale avvocato. Se un professionista ha inizialmente richiesto una somma specifica, non può successivamente chiederne una maggiore in sede di rinvio, anche se basata sulle tariffe professionali. La domanda originaria, infatti, costituisce un'autolimitazione che definisce il perimetro della controversia (thema decidendum), che il giudice del rinvio non può superare. La sentenza ribadisce che il giudizio di rinvio è un procedimento "chiuso", finalizzato a riesaminare la questione solo entro i confini stabiliti dalla sentenza di cassazione e dalle domande iniziali delle parti.
Continua »