L'Aggiudicatario di un immobile acquistato da un Fallimento ha richiesto un indennizzo per il ritardo nella consegna dei locali, rimasti occupati da beni della procedura. Il Giudice Delegato ha liquidato una somma irrisoria de plano. L'Aggiudicatario ha proposto reclamo, ma il Tribunale lo ha dichiarato inammissibile, ritenendo necessaria l'insinuazione al passivo. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Aggiudicatario, applicando il principio di ultrattività del rito: se il giudice di primo grado decide con un rito, anche se errato, l'impugnazione deve seguire lo stesso rito. Di conseguenza, il reclamo era l'unico strumento utilizzabile. La Suprema Corte ha cassato il decreto, rinviando la causa al Tribunale per un nuovo esame.
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