Una società di navigazione acquistava una nave in una procedura concorsuale, scoprendo poi che la sua capacità di carico era inferiore a quella descritta. La società ha tentato di ottenere un risarcimento sostenendo che si trattasse di una vendita "aliud pro alio" (una cosa per un'altra), unica eccezione alla regola che esclude la garanzia per vizi nelle vendite forzate. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che si ha "aliud pro alio" solo quando il bene è radicalmente diverso o totalmente inidoneo all'uso. Una minore capacità, non alterando la funzione principale della nave, non rientra in questa casistica.
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