L'Amministrazione Finanziaria ha notificato alla Società Contribuente un avviso di accertamento, contestando la detassazione di una plusvalenza e riliquidando le imposte dovute. Dopo le fasi precedenti, la Società Contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, la stessa società ha depositato la rinuncia al ricorso in seguito all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti contenente una transazione fiscale. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso ex art. 391 c.p.c., compensando le spese di lite tra le parti. La Suprema Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, in quanto tale sanzione si applica unicamente nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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