La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34377/2024, ha stabilito un principio cruciale in materia di omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione. Una società aveva richiesto l'omologazione prima che fosse scaduto il termine di 90 giorni concesso all'Amministrazione Finanziaria per aderire alla proposta di transazione fiscale. La Suprema Corte ha dichiarato la domanda inammissibile, chiarendo che il decorso di tale termine è un presupposto necessario per poter adire il tribunale. La richiesta presentata prima di tale scadenza è prematura, poiché la condizione della mancata adesione, che giustifica l'intervento del giudice, non si è ancora verificata.
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