L'Agenzia delle Entrate ha contestato la presunta esterovestizione societaria di una compagnia portoghese, sostenendo che la sua residenza fiscale fosse in Italia e richiedendo l'IVA sulle prestazioni di servizi ricevute da una società italiana. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando la sentenza di merito che riconosceva la piena sostanza economica della società estera. I giudici hanno rilevato che la società disponeva di uffici reali, 52 dipendenti e svolgeva attività marittima effettiva in Portogallo, dove si tenevano anche le assemblee e i consigli di amministrazione. La Corte ha ribadito che la libertà di stabilimento nell'UE consente di scegliere regimi fiscali più favorevoli, purché non si tratti di costruzioni puramente artificiose.
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