Agevolazione IRES per navi: i voli aerei per l’imbarco sono esclusi
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 19435 del 15 luglio 2024, ha fornito un chiarimento fondamentale sui confini dell’agevolazione IRES per le imprese di navigazione. La questione centrale era se il beneficio fiscale, previsto per i redditi derivanti dall’utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale, potesse essere esteso anche ai ricavi ottenuti dalla vendita di biglietti aerei per permettere ai passeggeri di raggiungere il porto di imbarco. La risposta della Corte è stata negativa, stabilendo un principio di rigore interpretativo per le norme agevolative.
I Fatti del Caso
Una nota compagnia di crociere aveva applicato un regime di tassazione agevolata, che prevede un’imposizione del solo 20% del reddito, non solo ai proventi della crociera ma anche a quelli derivanti dalla vendita di pacchetti di trasporto aereo. Questi voli erano finalizzati a trasportare i viaggiatori dai loro luoghi di provenienza fino al porto dove avrebbero iniziato il loro viaggio in nave.
L’Agenzia delle Entrate ha contestato tale applicazione, emettendo un avviso di accertamento per recuperare le maggiori imposte (IRES e IRAP) dovute. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, l’attività di trasporto aereo, seppur funzionale all’imbarco, non rientrava nella nozione di ‘utilizzazione della nave’ richiesta dalla norma agevolativa (art. 4, d.l. n. 457 del 1997).
Le commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano inizialmente dato ragione alla società, ritenendo che il beneficio potesse estendersi anche alle attività strumentali e accessorie a quella principale. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Decisione della Cassazione e l’Agevolazione IRES
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ribaltando le decisioni dei giudici di merito. Il punto focale della sentenza è il principio generale secondo cui le norme che introducono agevolazioni fiscali, costituendo una deroga al regime impositivo ordinario, devono essere interpretate in modo stretto.
Questo significa che non è consentita un’interpretazione estensiva o analogica che includa nel beneficio ipotesi non espressamente previste dal testo di legge. La norma in questione limita chiaramente l’agevolazione ai soli redditi ‘derivanti dalla utilizzazione della nave’.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha fondato la sua decisione su diverse argomentazioni:
- Interpretazione Letterale: La legge parla esplicitamente di redditi da ‘utilizzazione della nave’. Il trasporto aereo, per sua natura, non implica un impiego diretto del mezzo navale, anche se ne è funzionalmente collegato.
- Assenza di Norma Estensiva: Manca una disposizione normativa primaria che estenda il beneficio ad attività diverse dal trasporto marittimo. La Corte ha citato altre norme (come l’art. 13 della L. 488/1999) che hanno esteso il beneficio ad altre attività (es. commerciali a bordo o escursioni a terra), ma sempre con un riferimento specifico e limitato, che non include il trasporto aereo.
- Confronto con la Tonnage Tax: I giudici hanno evidenziato la differenza con il regime della tonnage tax, un’altra agevolazione per il settore marittimo. Quest’ultima disciplina prevede un elenco tassativo di attività accessorie ammesse al beneficio, tra cui figurano i trasporti terrestri immediatamente precedenti o successivi all’imbarco, ma non quelli aerei. Questa esclusione, in un regime più dettagliato, rafforza l’idea che il legislatore non intendesse includerli.
- Normativa Sopravvenuta: La Corte ha anche osservato come la legislazione più recente (d.l. n. 144/2022) abbia recepito le indicazioni dell’Unione Europea, individuando in modo specifico le attività accessorie ammissibili e confermando l’esclusione del trasporto aereo.
Le Conclusioni
La sentenza stabilisce il seguente principio di diritto: ‘nel regime vigente ratione temporis, l’agevolazione IRES prevista dall’art. 4, comma 2, d.l. n. 457 del 1997 (…) non è applicabile ai redditi derivanti dall’attività di vendita dei trasporti aerei per raggiungere il luogo di imbarco della nave’.
Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche per le compagnie di navigazione e crocieristiche. Essa delimita con chiarezza il perimetro del beneficio fiscale, escludendo tutte quelle attività, pur necessarie o utili al business principale, che non consistono nell’utilizzo diretto della nave. Le aziende del settore dovranno quindi tenere una contabilità separata e applicare la tassazione ordinaria ai ricavi derivanti da servizi come il trasporto aereo, evitando così future contestazioni da parte del Fisco.
L’agevolazione IRES per l’utilizzo di navi si estende anche alla vendita di trasporti aerei per raggiungere il porto di imbarco?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il beneficio si applica solo ai redditi che derivano direttamente dall’utilizzo della nave. La vendita di biglietti aerei, anche se funzionale alla crociera, è un’attività distinta e quindi esclusa dall’agevolazione.
Come devono essere interpretate le norme sulle agevolazioni fiscali?
Secondo un principio consolidato, le norme che concedono benefici fiscali sono di stretta interpretazione. Ciò significa che non possono essere applicate in via analogica o estensiva a casi non espressamente previsti dalla legge.
Qual è la differenza, secondo la Corte, tra l’agevolazione IRES in esame e la ‘tonnage tax’?
La Corte ha evidenziato che la disciplina della ‘tonnage tax’ individua espressamente e in modo tassativo un elenco di attività accessorie che possono beneficiare del regime agevolato. Anche in quella disciplina, tuttavia, il trasporto aereo non è incluso, il che rafforza la conclusione che tale attività sia esclusa anche dal regime di agevolazione IRES in discussione, che è formulato in termini ancora più generici e restrittivi.