Un Contribuente ha ricevuto una cartella di pagamento per IRPEG, contestando la notifica degli avvisi di accertamento precedenti, sostenendo un cambio di residenza non considerato. Dopo un iniziale accoglimento del ricorso in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale ha ribaltato la decisione. Il Contribuente ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, la stessa CTR ha annullato la sua precedente sentenza accogliendo un ricorso per revocazione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi ricorso in Cassazione contro quest'ultima decisione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio del Contribuente e l'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, a causa della definizione agevolata controversie tributarie a cui il Contribuente ha aderito, che ha portato alla cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate.
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