Un gruppo di dipendenti di una società concessionaria autostradale ha richiesto il pagamento del ticket restaurant anche per i giorni di ferie, festività e malattia. I lavoratori si basavano sul contratto collettivo nazionale, che equiparava tali assenze al servizio effettivo per l'indennità di mensa. La Corte d'Appello aveva dato loro ragione. La Corte di Cassazione, invece, ha accolto il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che l'accordo aziendale sostitutivo deve essere interpretato valutando la reale intenzione delle parti e il loro comportamento complessivo, non limitandosi a una lettura isolata delle parole. Poiché gli accordi aziendali successivi e la prassi escludevano il ticket restaurant per i giorni di assenza, la Cassazione ha annullato la decisione precedente, rinviando la causa per un nuovo esame.
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