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Terzo Elemento Salariale

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Una voce specifica dello stipendio prevista dai contratti collettivi, spesso legata a particolari condizioni di lavoro o accordi territoriali.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Terzo elemento salariale: negato ai lavoratori ex CFL
Due lavoratori, assunti inizialmente con contratto di formazione e lavoro poi trasformato a tempo indeterminato, hanno richiesto il pagamento del Terzo elemento salariale. Questa voce retributiva era stata soppressa da un accordo collettivo del 1997, che ne manteneva l'erogazione solo per chi era già assunto a tempo indeterminato a quella data. La Corte di Cassazione ha rigettato la domanda dei dipendenti, stabilendo che non vi è alcuna discriminazione. Poiché i lavoratori non avevano mai percepito tale importo durante il periodo di formazione, non potevano vantare alcun diritto acquisito alla sua conservazione al momento della trasformazione del rapporto. Di conseguenza, l'azienda non è tenuta a corrispondere le differenze retributive richieste.
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Contratto di formazione e lavoro: no al terzo elemento salariale
Due dipendenti di un'azienda di trasporti, assunti inizialmente con un contratto di formazione e lavoro poi trasformato a tempo indeterminato, hanno chiesto il pagamento del cosiddetto terzo elemento salariale. Questa voce retributiva era stata soppressa da un accordo collettivo del 1997, che la conservava solo per chi era già assunto stabilmente a quella data. I lavoratori ritenevano che il loro periodo di formazione dovesse essere equiparato al lavoro ordinario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che escludere chi era assunto con contratto di formazione e lavoro da un elemento retributivo mai percepito prima non è discriminatorio. La decisione conferma che l'anzianità di servizio resta intatta, ma non dà diritto a indennità mai entrate nel patrimonio del dipendente.
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Terzo elemento salariale e anzianità di servizio
La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda di alcuni lavoratori volta a ottenere il riconoscimento del terzo elemento salariale. I dipendenti, inizialmente assunti con contratto di formazione e lavoro poi convertito in tempo indeterminato, lamentavano l'esclusione da tale beneficio economico previsto da un accordo collettivo del 1997. La Corte ha stabilito che il terzo elemento salariale non è legato all'anzianità di servizio ma costituisce una quota fissa della retribuzione, rendendo legittima la limitazione del diritto ai soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato al momento della stipula dell'accordo.
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Terzo elemento salariale: no ai non percettori
La Corte di Cassazione ha stabilito che i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non hanno diritto al cosiddetto 'terzo elemento salariale' se questo è stato soppresso da un accordo collettivo prima della trasformazione del loro contratto in tempo indeterminato. Secondo la Corte, non si tratta di discriminazione in quanto i lavoratori non avevano mai percepito tale emolumento, pertanto non avevano un diritto quesito da tutelare. La sentenza ribalta le decisioni dei giudici di merito che avevano dato ragione ai dipendenti.
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Terzo elemento salariale: no se mai percepito
Un gruppo di lavoratori del settore trasporti, assunti con contratto di formazione, ha rivendicato il diritto al "terzo elemento salariale", una voce retributiva soppressa da un accordo collettivo del 1997 ma mantenuta per i soli dipendenti già a tempo indeterminato. I lavoratori sostenevano che il loro periodo di formazione dovesse essere considerato ai fini dell'anzianità, garantendo loro il diritto a tale emolumento. Dopo due sentenze favorevoli nei primi gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Ha stabilito che, non avendo i lavoratori mai percepito tale somma prima della sua abolizione, non potevano vantare un diritto acquisito. Di conseguenza, la clausola del contratto collettivo che li escludeva dal beneficio è stata giudicata legittima, respingendo le loro domande.
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