Un lavoratore, assunto inizialmente con contratto di formazione e lavoro, ha chiesto il pagamento dell'Elemento Retributivo di Riordino (ERS), sostenendo che la sua anzianità fosse equiparabile a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato. L'Azienda si è opposta, specificando che l'ERS era stato creato per riorganizzare la paga dei soli dipendenti già a tempo indeterminato al momento dell'accordo sindacale. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Azienda, stabilendo che l'ERS non era un bonus legato all'anzianità, ma una misura di consolidamento di voci retributive preesistenti. Pertanto, escludere i lavoratori in formazione non è discriminatorio e la richiesta del Lavoratore è stata respinta.
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