Un Lavoratore, condannato in primo grado, ha presentato un'impugnazione a mezzo raccomandata. Il Tribunale l'ha dichiarata inammissibile, ritenendola tardiva perché arrivata in Cancelleria dopo la scadenza. Tuttavia, la raccomandata era stata spedita prima del termine ultimo. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per l'impugnazione a mezzo raccomandata, la data che conta è quella di spedizione, non quella di ricezione. Ha quindi annullato la decisione del Tribunale, riconoscendo la tempestività dell'impugnazione e rinviando gli atti per un nuovo esame nel merito.
Continua »