La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un Lavoratore condannato per furto aggravato in un giudizio abbreviato, celebrato in sua assenza. L'appello del Lavoratore è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello perché presentato tardivamente. Il Lavoratore ha sostenuto che, in quanto imputato assente, avrebbe dovuto ricevere una notifica specifica della sentenza di primo grado per far decorrere i termini di impugnazione. La Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la normativa invocata (Art. 548, comma 3, c.p.p.) è stata abrogata per i casi di imputato assente in giudizio abbreviato. I termini per l'impugnazione erano dunque scaduti, confermando la tardività dell'appello.
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