Due soggetti sono stati sorpresi dalle forze dell'ordine mentre smontavano un'autovettura rubata, già priva di targhe e con il blocco motore rimosso. I giudici di merito li hanno condannati per concorso nel reato di riciclaggio. I condannati hanno proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la condotta dovesse essere qualificata come semplice ricettazione o come mero tentativo di riciclaggio, poiché lo smontaggio non era terminato. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno stabilito che lo smontaggio di parti di un veicolo rubato integra il reato di riciclaggio consumato e non tentato. Questa condotta, infatti, ostacola concretamente l'identificazione della provenienza furtiva del mezzo, configurando un delitto a consumazione anticipata che si perfeziona con il compimento delle operazioni di alterazione.
Continua »