Una società riceve un avviso di accertamento ICI dal Comune e presenta ricorso. I giudici di merito dichiarano il ricorso inammissibile perché tardivo: la società ha prodotto solo la copia di una busta postale con un timbro, senza dimostrare il collegamento certo con l'atto impugnato. La società ricorre in Cassazione, sostenendo di aver rispettato il termine di sessanta giorni. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non ha allegato le prove della data di consegna e di spedizione. La Cassazione ribadisce che la tempestività del ricorso tributario deve essere provata rigorosamente dal contribuente e che il giudice di legittimità non può riesaminare i fatti. Di conseguenza, la società perde la causa e viene condannata a pagare le spese processuali.
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