Un contribuente ha impugnato un avviso di presa in carico per la riscossione, contestando la notifica dell'avviso di accertamento presupposto. L'Ufficio ha depositato in giudizio semplici copie dei documenti di notifica e della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), asseverandone da solo la conformità. Il cittadino ha effettuato un espresso disconoscimento di conformità di tali riproduzioni rispetto agli originali, ma i giudici tributari regionali hanno ignorato l'eccezione, ritenendo valida la notifica. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente. I Supremi Giudici hanno stabilito che il giudice di merito deve valutare puntualmente il disconoscimento chiaro e specifico delle copie fotostatiche, soprattutto quando l'attestazione proviene dalla stessa parte interessata e non da un pubblico ufficiale terzo. La Suprema Corte ha quindi annullato la decisione impugnata con rinvio a nuova sezione regionale.
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