Un Agricoltore ha citato in giudizio una Compagnia di Assicurazioni per ottenere l'indennizzo per danni al raccolto, coperto da polizze integrative non agevolate. La Compagnia ha rifiutato il pagamento, sostenendo l'inesistenza o la nullità dei contratti a causa del pagamento tardivo dei premi. La Corte di Cassazione ha confermato la validità dei contratti, stabilendo che la **prova contratto assicurazione** può essere desunta da diversi documenti, non solo dalla polizza. Ha inoltre ribadito che l'accettazione del premio da parte dell'assicuratore, anche se tardiva o successiva al sinistro, implica una rinuncia tacita alla sospensione della garanzia e ratifica l'operato dell'intermediario. L'Agricoltore ha vinto, e la Compagnia è stata condannata al pagamento dell'indennizzo e delle spese legali.
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