Un contribuente ha impugnato una proposta di compensazione dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo la mancata notifica della cartella di pagamento e l'avvenuta prescrizione del debito. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18022/2024, ha respinto il motivo relativo al disconoscimento delle copie prodotte dall'Agenzia ma ha accolto quello sulla prescrizione. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale: la prescrizione sanzioni tributarie e degli interessi è quinquennale, non decennale. Di conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza precedente e rinviato il caso al giudice di merito per ricalcolare il dovuto, escludendo gli importi prescritti.
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