Un contribuente ha impugnato un'iscrizione ipotecaria e un fermo amministrativo per debiti di natura fiscale, sostenendo la competenza del giudice ordinario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la giurisdizione ipoteca tributaria spetta al giudice tributario quando la contestazione riguarda la pretesa fiscale sottostante, come nel caso della mancata notifica degli atti prodromici.
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