La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11687/2024, ha stabilito la piena legittimità dell'utilizzo di prove atipiche, come i file rinvenuti sul computer di un professionista terzo (la cosiddetta 'lista Pessina'), ai fini dell'accertamento fiscale. La Corte ha chiarito che tali elementi costituiscono una valida prova presuntiva, a condizione che il giudice di merito li valuti non singolarmente, ma nel loro complesso, verificandone i requisiti di gravità, precisione e concordanza. L'ordinanza cassa la decisione di merito che aveva erroneamente svalutato tali prove, affermando l'obbligo di un'analisi complessiva del compendio indiziario fornito dall'Amministrazione Finanziaria.
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