Una banca ha acquistato un credito IVA da una procedura fallimentare, ma l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'inopponibilità della cessione per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. I giudici di secondo grado hanno ritenuto inammissibile il ricorso della banca, considerando tale comunicazione un atto non autonomamente impugnabile. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della banca, sancendo il principio dell'impugnabilità della cessione del credito IVA anche di fronte a semplici comunicazioni d'inopponibilità. La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene l'elenco degli atti impugnabili sia tassativo, il contribuente può contestare in giudizio qualsiasi atto con cui il fisco manifesti una pretesa tributaria specifica, generando un concreto interesse a ricorrere. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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