Un commerciante ha impugnato un avviso di pagamento dell'Agenzia delle Dogane spedendo il ricorso l'ultimo giorno utile tramite un servizio postale privato. I giudici di merito hanno dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, poiché l'operatore privato non aveva il potere di certificare con data certa il giorno della spedizione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del contribuente. La Corte ha chiarito che la notifica tramite posta privata di un atto giudiziario, avvenuta prima della piena liberalizzazione, è nulla e non inesistente. Sebbene la costituzione in giudizio dell'ufficio sani la nullità, tale sanatoria non rende tempestivo il ricorso se manca la certezza legale della data di consegna all'operatore privato, determinando così la tardività dell'impugnazione.
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