Un acquirente stipula un contratto preliminare per l'acquisto della casa principale da una cooperativa edilizia, poi fallita. Avendo pagato l'intero prezzo, il curatore fallimentare subentra nel contratto per stipulare il definitivo. Il Giudice Delegato ordina la cancellazione dell'ipoteca della banca sul bene. La banca creditrice si oppone, sostenendo che la purgazione delle ipoteche non si applichi alle vendite contrattuali ma solo a quelle competitive. La Cassazione, rilevando un forte contrasto giurisprudenziale tra la tutela del diritto alla casa dell'acquirente e la tutela del credito della banca, rimette la questione alle Sezioni Unite per stabilire se il giudice possa cancellare i gravami in caso di adempimento del preliminare da parte del curatore.
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