Un'imprenditrice ha depositato diverse istanze concorsuali per evitare le richieste di fallimento dei creditori. Dopo aver rinunciato a un concordato e a un accordo di ristrutturazione viziato da informazioni inesatte, ha presentato una nuova domanda di concordato preventivo con riserva. Il Tribunale ha negato la concessione del termine, ritenendo la condotta un abuso del processo volto unicamente a prendere tempo, e ha dichiarato il fallimento dell'attività. La Corte d'Appello ha confermato la decisione, accertando la grave insolvenza e le manovre dilatorie. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'imprenditrice, confermando che il giudice non deve concedere automaticamente il termine per il concordato preventivo con riserva se emergono chiari indici di inammissibilità e abuso dello strumento legale.
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