La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile patteggiamento, confermando che l'appello contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è possibile solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Il motivo addotto dal ricorrente, relativo alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., non rientrava tra le ragioni consentite, non configurandosi un'ipotesi di pena illegale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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