La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile perché il motivo di appello, relativo all'identificazione dell'imputato, è stato ritenuto generico e manifestamente infondato. L'impugnazione si limitava a riproporre censure già respinte dalla Corte d'Appello, la cui motivazione è stata giudicata attenta e completa. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000,00 euro.
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