La Corte di Cassazione, con ordinanza, ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d'Appello. La motivazione del rigetto si fonda sulla non illogicità del ragionamento dei giudici di merito, che avevano basato la loro sentenza sulle concrete modalità del fatto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
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