Un'avvocatessa, dopo aver vinto un'opposizione per la liquidazione del proprio compenso per il patrocinio a spese dello Stato, si è vista negare dal Tribunale il rimborso delle spese processuali perché la controparte, il Ministero, era contumace. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, stabilendo che la contumacia della parte soccombente non giustifica la deroga al principio secondo cui chi perde paga le spese. La mancata condanna alle spese processuali deve essere sempre sorretta da una congrua motivazione basata su specifiche norme di legge.
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