Un soggetto, a seguito dell'estinzione della pena per esito positivo dell'affidamento in prova, chiedeva la cancellazione del debito relativo alle spese processuali. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che le spese processuali costituiscono un'obbligazione di natura civile e non una pena accessoria. Di conseguenza, tale debito non si estingue con la pena principale e deve essere comunque pagato, confermando la competenza del giudice penale dell'esecuzione a decidere su tali questioni.
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