La Corte di Cassazione, con ordinanza, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato contro una sentenza del GUP. La decisione sottolinea come la manifesta infondatezza dell'appello comporti, ai sensi del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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