La Corte di Cassazione, con ordinanza, ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una sentenza del Tribunale di Pesaro. La decisione sottolinea che, in base all'art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata, in questo caso 3.000,00 euro, a favore della Cassa delle ammende.
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