La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando le gravi conseguenze economiche per il proponente. A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende, in stretta applicazione dell'articolo 616 del codice di procedura penale.
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