La Corte di Cassazione, con ordinanza del 26 marzo 2025, ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una sentenza della Corte d'Appello di Genova. A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
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