La Corte di Cassazione ha stabilito che la statuizione sulle spese processuali di un grado di giudizio, se non specificamente impugnata, passa in giudicato e non può essere modificata dal giudice del gravame, nemmeno in caso di riforma parziale della sentenza. Il caso riguardava una richiesta di equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo, in cui la Corte d'Appello aveva ridotto il rimborso delle spese legali del primo grado, nonostante la decisione su quel punto fosse definitiva. La Cassazione ha annullato tale modifica, ripristinando la condanna integrale al pagamento delle spese.
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