La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato personalmente da un'imputata contro una sentenza della Corte d'Appello. La decisione si fonda sul principio che il ricorso per cassazione personale non è consentito dalla legge. L'articolo 613 del codice di procedura penale, infatti, impone che l'atto sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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