Una società immobiliare, dopo aver impugnato una sentenza in Cassazione, effettua una rinuncia al ricorso. La controparte, un ente comunale, non accetta la rinuncia e insiste per la liquidazione delle spese. La Corte Suprema dichiara estinto il giudizio e, in linea con la normativa, condanna la parte rinunciante al pagamento di tutte le spese processuali sostenute dalla controparte, chiarendo le implicazioni economiche di tale atto procedurale.
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