La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso a seguito della rinuncia all'impugnazione presentata dal difensore. Il caso riguarda un imputato condannato dal Giudice di Pace per il reato di lesioni colpose. La decisione sottolinea come la rinuncia, atto formale e volontario, precluda l'esame nel merito dell'impugnazione, comportando la condanna del ricorrente al solo pagamento delle spese processuali, esclusa la Cassa delle ammende data la tempestività della rinuncia.
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