La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6915/2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile perché ritenuto del tutto generico e basato su argomentazioni difensive manifestamente inconferenti. L'impugnazione non contestava in modo specifico la sentenza della Corte d'Appello di Milano, limitandosi a replicare tesi già respinte. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
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