Un imputato, dopo aver presentato ricorso in Cassazione contro una condanna penale parzialmente riformata in appello, ha deciso di ritirare l'atto. Attraverso una procura speciale, il suo difensore ha comunicato formalmente la rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione, preso atto di tale volontà, ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiudendo il procedimento e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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