Un'ordinanza della Corte di Cassazione analizza il caso di un ricorrente che, dopo aver impugnato un provvedimento del Tribunale, ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso. La Corte, applicando l'art. 591 c.p.p., ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il soggetto al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, evidenziando le conseguenze automatiche di tale atto processuale.
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