La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due imputati condannati per la sottrazione di beni pignorati da una palestra. La Corte ha chiarito che, ai fini della prescrizione, spetta al ricorrente fornire la prova certa di una data di commissione del reato anteriore a quella contestata. Inoltre, ha confermato la condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili, nonostante l'assoluzione degli imputati da un'altra accusa di truffa, poiché il danno subito dalle parti civili era riconducibile al reato di sottrazione beni pignorati per cui è intervenuta condanna.
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