La Corte d'Appello dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per prescrizione del reato, confermando le condanne al risarcimento civile. Il Procuratore Generale ricorreva in Cassazione segnalando un errore nel calcolo del termine massimo estintivo. I fatti, commessi a dicembre 2014, non erano infatti prescritti al momento della sentenza di secondo grado, giacché il termine di sette anni e sei mesi sarebbe scaduto solo a giugno 2022. La Suprema Corte accoglieva il ricorso della pubblica accusa. L'annullamento della decisione travolgeva la declaratoria di estinzione e le connesse condanne civili. Il ricorso dell'imputato veniva dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza condanna alle spese. La Cassazione annullava la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Perugia per un nuovo giudizio.
Continua »